La Cassazione chiarisce i compiti del direttore dei lavori.

La Cassazione chiarisce i compiti del direttore dei lavori.
03 Ottobre 2016: La Cassazione chiarisce i compiti del direttore dei lavori. 03 Ottobre 2016

La Corte di Cassazione ha chiarito che “il direttore dei lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell’art. 2236 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285). Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Milano aveva condannato una cooperativa edilizia al pagamento in favore degli attori (assegnatari di un alloggio) al risarcimento dei danni conseguenti ai difetti di costruzione dell’immobile, che avevano causato la formazione di muffe e macchie di umidità. Il medesimo Tribunale, al contempo, aveva condannato l’impresa costruttrice a tenere indenne la cooperativa, e rigettato invece le domande proposte da entrambi i convenuti nei confronti del direttore dei lavori per conto del committente. Sia la Cooperativa che l’impresa costruttrice appellavano la sentenza avanti alla Corte d’appello di Milano che la riformava parzialmente, accogliendo la domanda proposta dagli appellanti nei confronti del direttore dei lavori. Quindi, veniva ritenuto corresponsabile dei ridetti vizi “per non aver sorvegliato che le opere fossero realizzate senza difetti costruttivi e per non essersi reso conto dell’errore di progettazione”. Accogliendo il ricorso proposto dal direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha affermato che “negli appalti di opere edilizie la figura del direttore dei lavori per conto dell’appaltatore è diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell’imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico all’esecuzione dell’opera, organizzando e vigilando che esso si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha solo il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell’art. 2236 c.c., e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l’appaltatore dei danni derivanti al committente dalla difettosa esecuzione dell’opera e dall’imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa”. Per la Suprema Corte quindi il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei “medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che quest’ultimo ritiene di non poter svolgere di persona”. Il direttore dei lavori è quindi obbligato a sorvegliare e vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma, per la Cassazione non è corresponsabile unitamente all’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, a meno che “egli sia stato espressamente incaricato dal committente anche di svolgere l’attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto”. In pratica il direttore lavori nominato dal committente normalmente è tenuto a controllare la congruità dell’opera eseguita dall’appaltatore al progetto, ma non quest’ultimo.

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